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Tasse sui metalli preziosi

In Italia il metallo prezioso fisico incontra il fisco due volte: quando lo si compra, attraverso l'IVA, e quando lo si vende realizzando un guadagno, attraverso l'imposta sostitutiva sui redditi diversi. Nel mezzo non accade nulla. Il lingotto chiuso in cassaforte non genera alcuna dichiarazione annuale e non paga alcuna patrimoniale: non è un prodotto finanziario e nessuna norma colpisce il suo semplice possesso.

La differenza che sorprende chi arriva da letture straniere sta nel secondo momento. In Italia **non esiste alcun periodo di detenzione** oltre il quale la vendita diventi esente, e **non esiste alcuna franchigia** sulla plusvalenza. Il guadagno è tassato dal primo euro con un'aliquota fissa del 26 %, che si sia tenuta la moneta una settimana o trent'anni. Il termine di un anno dei testi tedeschi e gli abbattimenti per anzianità del regime francese non producono qui alcun effetto.

C'è poi una regola che vale più di tutte le altre messe insieme, e che dal 2024 pesa quattro volte di più di prima: se al momento della vendita non si è in grado di documentare il costo di acquisto, la base imponibile non è il guadagno, è **l'intero corrispettivo incassato**. Questa guida spiega il meccanismo completo con la normativa vigente nel 2026 e con lo stesso criterio applicato dal calcolatore fiscale del sito. Non cita rivenditori, non pubblica previsioni di prezzo e non propone costruzioni per risparmiare imposte.

Di Markus Markert · Ultimo aggiornamento: 9 agosto 2026

Contenuti
  1. Due momenti fiscali, e nulla nel mezzo
  2. IVA in acquisto, metallo per metallo
  3. Che cosa conta come oro da investimento
  4. Il regime del margine, i gioielli e il compro oro
  5. La vendita: imposta sostitutiva del 26 per cento
  6. Nessun periodo di detenzione, nessuna franchigia
  7. Come si calcola la plusvalenza
  8. Senza documento di acquisto si tassa tutto il corrispettivo
  9. Che cosa ha fatto davvero la legge di bilancio 2024
  10. Minusvalenze e compensazione
  11. Dichiarare la vendita nel quadro RT
  12. Oro finanziario: ETC, ETF e conto metallo
  13. Contanti, identificazione e quattro soglie da non confondere
  14. La dichiarazione delle operazioni in oro alla UIF
  15. Quadro RW per il metallo detenuto oltre confine
  16. Nessuna imposta patrimoniale sul metallo fisico
  17. Successione e donazione: aliquote e franchigie
  18. La presunzione sul denaro, i gioielli e la mobilia
  19. Affrancamento al 13 per cento: una norma che non esiste
  20. Documenti da conservare, e dove tenerli
  21. Che cosa questa guida non fa
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Tema

Due momenti fiscali, e nulla nel mezzo

La fiscalità del metallo prezioso fisico in Italia si regge su due fatti soltanto: l'acquisto, dove il prezzo può contenere l'IVA, e la cessione con guadagno, dove scatta l'imposta sostitutiva sui redditi diversi. Fra i due momenti la semplice detenzione non produce alcun obbligo: nessuna dichiarazione annuale del possesso, nessuna imposta patrimoniale, nessun bollo.

I due prelievi funzionano in modo diverso. L'IVA la applica il venditore ed è identica per chiunque compri. L'imposta sulla plusvalenza è personale nell'adempimento — la dichiara chi vende — ma non nella misura: l'aliquota è fissa e non dipende né dagli altri redditi né dalla durata del possesso.

Metallo IVA all'acquisto Cessione con guadagno
Oro conforme ai requisiti dell'oro da investimento esente imposta sostitutiva 26 %
Argento 22 % imposta sostitutiva 26 %
Platino 22 % imposta sostitutiva 26 %
Palladio 22 % imposta sostitutiva 26 %

Il calcolatore fiscale applica esattamente queste regole a un acquisto e a una vendita concreti, e fa lo stesso con la normativa degli altri Paesi coperti dal sito.

IVA in acquisto, metallo per metallo

Il vantaggio fiscale più grande del settore è l'esenzione IVA dell'oro da investimento. Non è una scelta nazionale: la direttiva europea in materia di IVA impone a tutti gli Stati membri un regime di esenzione, e l'Italia la recepisce nell'art. 10, primo comma, n. 11 del DPR 633/1972, in combinato disposto con la Legge 7/2000 che disciplina il mercato dell'oro. Chi compra un lingotto o una moneta bullion d'oro paga il valore del metallo più il margine del venditore, e nient'altro.

Argento, platino e palladio restano fuori dall'esenzione senza eccezioni: scontano l'aliquota ordinaria del 22 %. La conseguenza va guardata in faccia prima di comprare, non dopo: una posizione in argento deve rivalutarsi di oltre un quinto solo perché il proprietario recuperi il valore del metallo che ha effettivamente pagato, e questo sovrapprezzo dovuto all'imposta è il motivo strutturale per cui il costo di ingresso per grammo è così sfavorevole rispetto all'oro.

Una precisazione che evita malintesi: l'esenzione dipende dalla forma e dal titolo del pezzo, non da chi lo compra né dall'importo speso. Un braccialetto d'oro a 750 millesimi non è oro da investimento e sconta il 22 %. Il calcolatore dell'oro e il calcolatore dell'argento partono dal peso e dal titolo per mostrare il valore del metallo puro.

Che cosa conta come oro da investimento

La definizione è tecnica e vale la pena conoscerla, perché decide se un pezzo è esente oppure no. Rientrano nell'oro da investimento i lingotti e le placchette di titolo pari o superiore a 995 millesimi, con un peso accettato dai mercati dei metalli preziosi, e le monete d'oro che soddisfino contemporaneamente quattro condizioni: titolo pari o superiore a 900 millesimi, coniazione successiva al 1800, corso legale attuale o passato nel Paese d'origine, e prezzo di vendita non superiore all'80 % rispetto al valore dell'oro contenuto.

Le principali monete bullion di circolazione internazionale soddisfano tutte e quattro le condizioni, e la sterlina d'oro tanto diffusa nelle famiglie italiane non fa eccezione. Una moneta numismatica rara può invece fallire l'ultima: se il prezzo triplica il valore del metallo perché quello che si paga è la rarità, il pezzo esce dall'oro da investimento.

Quella soglia dell'80 % separa l'investimento in metallo dalla numismatica anche agli occhi del fisco, e coincide quasi sempre con la linea fra un aggio accettabile e uno eccessivo. Nel dubbio decide il documento: una cessione di oro da investimento non espone IVA e di regola richiama espressamente il regime di esenzione. Se in fattura compare un'imposta del 22 %, quel pezzo non era oro da investimento.

Il regime del margine, i gioielli e il compro oro

Il regime del margine dell'art. 36 del DL 41/1995 è il meccanismo con cui un operatore che ha comprato un bene usato da un privato — quindi senza subire IVA — versa l'imposta non sull'intero prezzo di rivendita, ma solo sulla differenza fra quanto ha pagato e quanto incassa. Per chi compra l'effetto è un prezzo finale più basso rispetto al 22 % pieno, anche se in fattura non compare alcuna imposta separata: nel regime del margine l'IVA non è esposta e non è detraibile.

Il suo terreno naturale non è l'oro da investimento, già esente, ma l'usato: monete d'argento di circolazione, pezzi acquistati da privati, oggetti da collezione. È la ragione per cui la stessa moneta d'argento può avere due prezzi molto diversi in due vetrine, e la prima domanda da fare al venditore è sotto quale regime emette il documento.

Due chiarimenti sul resto della filiera. I gioielli non sono oro da investimento: un anello o una catenina sono oggetti lavorati e scontano l'aliquota ordinaria, qualunque sia il contenuto aureo. E i rottami d'oro ceduti a un operatore compro oro seguono la disciplina del D.Lgs. 92/2017, che impone l'identificazione del cliente prima di ogni operazione e vieta che la componente in contanti raggiunga i 500 euro. Sul valore intrinseco di un pezzo usato aiuta il calcolatore del valore di fusione, per le leghe odontoiatriche il calcolatore dell'oro dentale.

La vendita: imposta sostitutiva del 26 per cento

Qui comincia il cuore dell'articolo. Quando una persona fisica cede oro, argento, platino o palladio fisico realizzando un guadagno, quel guadagno è un reddito diverso ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c-ter del TUIR, che parla di metalli preziosi «allo stato grezzo o monetato», e sconta un'imposta sostitutiva la cui misura del 26 % discende dall'art. 3 del DL 66/2014.

L'espressione «allo stato grezzo o monetato» definisce l'ambito con precisione: sono compresi i lingotti e le monete. Con la risposta n. 1 del 3 febbraio 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'elencazione esemplificativa della prassi più risalente — oro, argento, platino — non è tassativa e comprende anche il palladio. Sulla qualificazione fiscale della cessione di oggetti preziosi lavorati questa guida preferisce non pronunciarsi: è materia da portare a un commercialista.

Tre caratteristiche di questa imposta vanno memorizzate, perché contraddicono quasi tutto ciò che si legge nelle guide straniere:

  • L'aliquota è unica e fissa. Non c'è una scala progressiva a scaglioni: il 26 % colpisce allo stesso modo una plusvalenza di 500 euro e una di 500.000.
  • Non si somma agli altri redditi. È un'imposta sostitutiva, quindi la plusvalenza non entra nel reddito complessivo IRPEF e non fa salire l'aliquota su stipendio o pensione.
  • Non c'è ritenuta alla fonte. Chi acquista il metallo paga l'intero importo pattuito; l'imposta emerge nella dichiarazione dell'anno successivo.

Nessun periodo di detenzione, nessuna franchigia

Questa sezione esiste perché l'errore che corregge è il più costoso di tutti. In Italia non esiste alcun periodo di detenzione trascorso il quale la cessione diventi esente. Vendere il mese dopo l'acquisto e vendere trent'anni dopo hanno esattamente lo stesso trattamento. Il termine di speculazione di dodici mesi di cui parlano i testi tedeschi appartiene a un ordinamento straniero e non produce alcun effetto per un contribuente residente in Italia.

Allo stesso modo non esiste alcuna soglia di esenzione sul guadagno. Non c'è una cifra sotto la quale la plusvalenza si possa ignorare: è imponibile dal primo euro. E non esiste alcun abbattimento progressivo per anzianità di possesso come quello previsto dal regime francese sulle plus-values, che erode la base imponibile anno dopo anno fino ad azzerarla.

Domanda ricorrente Risposta per l'Italia
Periodo di detenzione che esenta non previsto
Franchigia sulla plusvalenza non prevista
Abbattimento per anzianità non previsto
Aliquota 26 %, fissa
Base imponibile senza documento di acquisto intero corrispettivo

Pianificare una vendita contando su una di queste esenzioni è un errore che si paga in contanti. Chi vuole vedere il contrasto in cifre può inserire la stessa operazione nel calcolatore fiscale cambiando il Paese: la differenza fra un ordinamento con termine di detenzione e l'ordinamento italiano è immediatamente visibile.

Come si calcola la plusvalenza

La formula è semplice: corrispettivo percepito meno costo di acquisto, dove il costo va assunto aumentato di ogni onere inerente, con l'esclusione degli interessi passivi.

Il dettaglio degli oneri conta più di quanto sembri, perché riduce la base imponibile. Rientrano tipicamente la commissione dell'intermediario, la spedizione assicurata, il costo di una perizia commissionata per la cessione e, per l'argento, il platino e il palladio, l'IVA pagata all'acquisto: per un privato non è detraibile e fa quindi parte di quanto il bene è costato. Non rientrano invece i costi ricorrenti del possesso, come il canone della cassetta di sicurezza o il premio della polizza: sono spese di detenzione, non oneri di acquisto.

Quando lo stesso metallo è stato comprato in più tranche e se ne vende solo una parte, bisogna decidere quale costo sottrarre. Il criterio abituale è il principio FIFO: si considerano cedute per prime le unità acquistate per prime. Ecco perché un elenco ordinato per data, con importo, peso e titolo di ogni acquisto, non è burocrazia. Il calcolatore del prezzo di acquisto stima il ricavo lordo di una cessione, lo storico delle quotazioni colloca l'operazione nel suo contesto.

Senza documento di acquisto si tassa tutto il corrispettivo

Questa è la regola più importante dell'intera guida, ed è anche quella che chi possiede oro in Italia conosce meno. L'art. 68, comma 7, lettera d del TUIR stabilisce che, per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto la plusvalenza è costituita dall'intero corrispettivo incassato.

Non è una presunzione superabile con una stima, né una penalità applicata dopo un accertamento: è il modo ordinario in cui la base imponibile viene determinata quando il documento manca. Chi vende venti monete per 30.000 euro senza poter provare quanto le ha pagate versa il 26 % di 30.000 euro, cioè 7.800 euro, e li versa anche se il guadagno reale era di duemila euro, anche se era zero, e persino se aveva venduto in perdita. L'imposta sul profitto si trasforma, di fatto, in un'imposta sull'incasso.

La conseguenza operativa non ammette scorciatoie: conservare i documenti di acquisto per tutta la durata del possesso e per diversi anni dopo la vendita. Chi compra con un piano di accumulo deve archiviare ogni singola conferma d'ordine, non solo il riepilogo annuale. E nella cessione fra privati il documento è ancora più prezioso, perché non esiste un operatore che ne conservi copia: una scrittura privata datata, con l'elenco dei pezzi e il prezzo, sottoscritta da entrambe le parti, costa dieci minuti e vale molte migliaia di euro.

Che cosa ha fatto davvero la legge di bilancio 2024

Sul punto precedente circola una versione sbagliata dei fatti, e conviene raddrizzarla perché porta a conclusioni pericolose. Si legge talvolta che l'art. 68, comma 7, lettera d sarebbe stato abrogato, oppure che nel 2024 sarebbe stato introdotto un criterio forfettario del 25 %. Entrambe le affermazioni sono false, e lo sono nella direzione che tranquillizza.

La norma esiste da tempo e non è stata abrogata. Ciò che è accaduto è che l'art. 1, comma 92, lettera c) della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 — la legge di bilancio per il 2024 — ha soppresso dal testo le parole «25 per cento del». Nient'altro. Il risultato è che una riduzione che esisteva prima è scomparsa.

Cessione senza documento di acquisto Base imponibile Prelievo effettivo sul corrispettivo
fino al 31 dicembre 2023 25 % del corrispettivo 6,5 %
dal 1° gennaio 2024 intero corrispettivo 26 %

Il peso effettivo su chi vende senza fattura è quindi quadruplicato da un giorno all'altro: su una cessione da 50.000 euro si passa da 3.250 a 13.000 euro. Chi ha ereditato monete negli anni Novanta o ha buttato via una busta durante un trasloco si trova oggi in una situazione radicalmente diversa da quella di prima del 2024, senza che nulla nel suo comportamento sia cambiato.

Non esistono correttivi generali: nessuna prova alternativa è espressamente ammessa dalla norma, nessuna soglia di tolleranza. Chi è senza documentazione su una posizione rilevante dovrebbe parlarne con un commercialista prima di vendere.

Minusvalenze e compensazione

Vendere sotto il costo genera una minusvalenza, e la minusvalenza non va perduta. Plusvalenze e minusvalenze da cessione di metalli preziosi appartengono ai redditi diversi di natura finanziaria e, all'interno di quella categoria, si compensano fra loro secondo le regole ordinarie: nello stesso periodo d'imposta il risultato negativo di un'operazione riduce quello positivo di un'altra, e si dichiara il saldo.

Se dopo la compensazione dell'anno resta un saldo negativo, questo può essere portato in avanti a riduzione di plusvalenze della stessa natura realizzate nei periodi d'imposta successivi, purché l'eccedenza sia stata regolarmente indicata in dichiarazione nell'anno in cui è maturata. È un dettaglio che si scopre spesso troppo tardi: una minusvalenza non dichiarata non esiste per il fisco.

Due limiti vanno detti con chiarezza. La minusvalenza non si sottrae dallo stipendio, dalla pensione o dai canoni di locazione: sono categorie reddituali diverse e non comunicano. E la compensazione presuppone, ancora una volta, che il costo di acquisto sia documentato: senza fattura non c'è minusvalenza da far valere, perché la base imponibile è l'intero corrispettivo e una perdita, per il fisco, non si è mai verificata. C'è però una simmetria favorevole: poiché la plusvalenza è sempre imponibile, senza termini né franchigie, nessuna anzianità di possesso rende inutilizzabile la perdita.

Dichiarare la vendita nel quadro RT

La plusvalenza si dichiara nel quadro RT del Modello Redditi Persone Fisiche, nella sezione dedicata alle plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva. Si tratta del cosiddetto regime dichiarativo: è il contribuente a calcolare l'imposta e a versarla con i normali termini del saldo, senza che alcun intermediario intervenga al posto suo.

Questa è la differenza pratica più rilevante rispetto a un dividendo o al disinvestimento di un fondo, dove la banca opera la ritenuta e chiude la partita. Nella cessione di metallo fisico nessuno trattiene nulla: l'operatore paga l'intero importo pattuito e l'imposta compare tutta insieme mesi dopo. Chi non lo ha previsto può ritrovarsi con un debito di alcune migliaia di euro e il denaro già impiegato altrove. La precauzione elementare è accantonare il 26 % della plusvalenza stimata nel momento stesso in cui si incassa la vendita.

Conviene poi arrivare alla dichiarazione con i conti già fatti: per ogni operazione servono data e valore di acquisto, data e corrispettivo di cessione, oneri sostenuti e, per i lotti, il criterio con cui è stato individuato il costo. La precompilata non contiene queste cessioni.

Oro finanziario: ETC, ETF e conto metallo

Avere esposizione all'oro attraverso un dossier titoli invece che attraverso una cassaforte cambia il prodotto e cambia anche il trattamento fiscale.

L'oro cartaceo — un ETF sull'oro, un ETC a replica fisica, un certificato — resta nell'area dei redditi di natura finanziaria e sconta anch'esso un'imposta del 26 %, ma la qualificazione precisa del provento dipende dalla struttura giuridica dello strumento e determina, fra l'altro, se e come le perdite siano compensabili. La distinzione tedesca fra certificati con diritto alla consegna fisica e prodotti senza tale diritto non ha alcun equivalente nell'ordinamento italiano: non produce qui alcun effetto.

Ci sono poi due differenze operative concrete. La prima riguarda la ritenuta: quando lo strumento è detenuto presso un intermediario residente in regime amministrato, l'imposta viene applicata alla fonte e il contribuente non compila il quadro RT. La seconda è un costo che il metallo fisico non ha: sui rapporti finanziari — dossier titoli, conto metallo, prodotti quotati — si applica l'imposta di bollo nella misura del 2 per mille annuo sul valore di mercato, prelevata dall'intermediario. Un lingotto in cassaforte non paga nulla di tutto questo; lo stesso oro in forma di rapporto finanziario sì.

Contanti, identificazione e quattro soglie da non confondere

Accanto alla fiscalità corre una normativa che tributaria non è ma condiziona ogni acquisto: la disciplina antiriciclaggio. Circolano quattro numeri che riguardano obblighi del tutto diversi e vengono mescolati di continuo.

Soglia Che cosa riguarda Natura Base normativa
500 € componente in contanti nelle operazioni di compro oro divieto D.Lgs. 92/2017, art. 4, c. 2
5.000 € trasferimento di contante fra soggetti diversi divieto D.Lgs. 231/2007, art. 49
10.000 € dichiarazione delle operazioni in oro alla UIF obbligo di comunicazione, solo oro Legge 7/2000, art. 1, c. 2
15.000 € adeguata verifica della clientela nelle operazioni occasionali obbligo del venditore D.Lgs. 231/2007, art. 17

Sul limite ai contanti tre precisazioni valgono più della cifra. È un divieto, non una soglia di segnalazione, e riguarda i trasferimenti pari o superiori a 5.000 euro: il pagamento resta lecito fino a 4.999,99 euro. Vale a qualsiasi titolo fra soggetti diversi, quindi anche fra privati e anche per una donazione. E la sanzione amministrativa colpisce entrambe le parti. Frazionare artificiosamente un'unica operazione in più pagamenti sotto soglia non è una scappatoia ma un'elusione sanzionata.

Sull'identificazione va detta una cosa netta: in Italia non esiste un obbligo di identificazione a 10.000 euro per l'acquisto di metalli preziosi. L'adeguata verifica nelle operazioni occasionali scatta a 15.000 euro, e nel compro oro si applica prima di ogni operazione, senza alcuna soglia. L'obbligo grava sul venditore. Chi cerca l'acquisto anonimo al banco trova quindi uno spazio molto più stretto di quanto immagini, e che comunque lo lascia senza il documento necessario alla rivendita.

La dichiarazione delle operazioni in oro alla UIF

Questo adempimento è la vera specificità italiana e non ha equivalenti nella maggior parte dei Paesi europei. La Legge 17 gennaio 2000, n. 7 prevede che le operazioni in oro di valore pari o superiore a 10.000 euro siano dichiarate alla UIF – Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, presso la Banca d'Italia. La soglia è di 10.000 euro dal 17 gennaio 2025: la cifra di 12.500 euro che si legge ancora in molti articoli è superata. La trasmissione avviene tramite il portale telematico della UIF entro la fine del mese successivo all'operazione.

Prima la buona notizia. Se la controparte è una banca o un operatore professionale in oro iscritto nel registro tenuto dall'OAM, secondo le indicazioni della UIF è quest'ultima ad assolvere l'obbligo: il privato che compra o vende presso un operatore professionale non deve dichiarare in proprio. È il caso di gran lunga più frequente.

Poi le eccezioni. L'obbligo si aggancia all'operazione, non alla qualifica professionale di chi la compie: diventa rilevante nelle compravendite fra privati e con controparti non residenti senza stabile organizzazione in Italia. In caso di dubbio ci si rivolge alla UIF o a un professionista.

Va ricordata la regola di cumulo: si dichiarano anche più operazioni dello stesso tipo compiute con la medesima controparte in un mese solare, quando ciascuna raggiunge almeno 2.500 euro e il totale arriva a 10.000. Non è la somma indistinta degli acquisti del mese: servono entrambi i requisiti. La legge riguarda solo l'oro e non copre i gioielli e l'oro usato non destinati alla fusione. La sanzione per l'omissione è proporzionale al valore dell'operazione e molto elevata.

Quadro RW per il metallo detenuto oltre confine

È il punto che più spesso viene dimenticato, e l'omissione si ripete per ogni anno non dichiarato. Chi è fiscalmente residente in Italia e detiene all'estero metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, senza affidarli a un intermediario residente, deve indicarli nel quadro RW del Modello Redditi ai fini del monitoraggio fiscale. La base normativa è l'art. 4 del D.L. 167/1990, e la Circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013 dell'Agenzia delle Entrate nomina espressamente i metalli preziosi «allo stato grezzo o monetato» detenuti all'estero, anche se immessi in cassette di sicurezza.

L'ipotesi tipica è la cassetta di sicurezza in Svizzera o il deposito franco extra-UE. Nessuna delle due formule esclude l'obbligo, e per i metalli preziosi non è prevista alcuna soglia di esonero: chi ragiona per analogia con l'esonero dei conti correnti di modesta entità applica una regola scritta per altro.

L'obbligo è però dichiarativo, non impositivo. Su quel metallo non si applica l'IVAFE, perché lingotti e monete non sono prodotti finanziari: si dichiara, non si paga. Diverso è il caso di chi detiene all'estero un rapporto finanziario legato all'oro — un conto metallo, un dossier — perché lì la disciplina dei prodotti finanziari si applica pienamente. Sulla movimentazione fisica del metallo attraverso una frontiera si innestano poi regole doganali autonome, riassunte nella voce dogana e importazione.

Nessuna imposta patrimoniale sul metallo fisico

Vale la pena enunciarlo in positivo, perché è una delle poche buone notizie di questa materia: sul metallo prezioso fisico detenuto in Italia non è prevista alcuna imposta patrimoniale annuale. Il valore intrinseco di quello che si tiene in cassaforte non entra in alcuna base imponibile finché il metallo non viene ceduto.

La ragione tecnica è che lingotti e monete non sono prodotti finanziari: sono beni mobili. L'IVAFE non li raggiunge, e nemmeno l'imposta di bollo sui rapporti finanziari, perché non c'è alcun rapporto da tassare. Anche la conservazione in proprio più consistente resta, sotto questo profilo, fiscalmente muta.

L'eccezione riguarda la forma cartacea. Un conto metallo, un dossier titoli, un ETC o un ETF sono rapporti o strumenti finanziari e scontano l'imposta di bollo del 2 per mille annuo sul valore di mercato: su una posizione da 100.000 euro sono 200 euro l'anno che il metallo fisico non paga, a fronte però di costi di custodia e di assicurazione che il metallo fisico invece ha. Il confronto va fatto su tutte le voci, non su una sola.

Successione e donazione: aliquote e franchigie

Alla morte del titolare i lingotti e le monete entrano nell'attivo ereditario e vanno indicati nella dichiarazione di successione, da presentare entro dodici mesi dall'apertura della successione. Le aliquote, invariate e risalenti al DL 262/2006, sono le seguenti; le stesse valgono per le donazioni.

Beneficiario Aliquota Franchigia per ciascun beneficiario
Coniuge e parenti in linea retta 4 % 1.000.000 €
Fratelli e sorelle 6 % 100.000 €
Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al 3° grado 6 % nessuna
Tutti gli altri soggetti 8 % nessuna
Persone con disabilità grave riconosciuta aliquota secondo il grado di parentela 1.500.000 €

Due precisazioni evitano errori diffusi. La franchigia è per beneficiario, non per asse ereditario: tre figli hanno un milione di euro ciascuno. E, a differenza della Spagna, in Italia l'imposta di successione è statale: non esiste alcuna variabilità regionale da verificare.

Dal 2025 è cambiato il procedimento, non la misura: per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 vige l'autoliquidazione, cioè è il contribuente a calcolare e versare l'imposta, con un termine di novanta giorni dalla scadenza della dichiarazione, salva la possibilità per l'Agenzia di notificare successivamente un avviso di liquidazione. Il metallo va valutato al valore di mercato alla data del decesso, di norma con una perizia che indichi tipo, quantità, peso e titolo dei pezzi.

La presunzione sul denaro, i gioielli e la mobilia

Esiste una regola che coglie di sorpresa quasi tutti gli eredi. L'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 346/1990 stabilisce che denaro, gioielli e mobilia si considerano compresi nell'attivo ereditario per un importo pari al 10 % del valore netto imponibile dell'asse ereditario, anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da un inventario analitico redatto nelle forme degli artt. 769 e seguenti del codice di procedura civile non risulti un importo diverso.

Due dettagli meritano attenzione. Il primo: la base della percentuale è il valore netto imponibile, cioè l'attivo al netto delle passività. Il secondo, spesso taciuto: la norma dice «importo diverso», non «importo inferiore». L'inventario può quindi far emergere un valore più alto del forfait e operare contro l'erede; non è uno strumento di risparmio da attivare a occhi chiusi, e la giurisprudenza più recente ne richiede i requisiti formali.

L'oro da investimento, secondo la definizione del comma 3 dello stesso articolo — la mobilia è l'insieme dei beni mobili destinati all'uso o all'ornamento dell'abitazione — non è né mobilia né gioielleria: lingotti e monete non arredano e non sono monili, e vanno quindi dichiarati a parte con il loro valore. Questo però non fa venire meno la presunzione del 10 %, che si disattiva soltanto con l'inventario analitico: il rischio concreto è di dichiarare l'oro e vedersi aggiungere la percentuale forfettaria.

È il punto su cui vale la pena spendere un'ora con il notaio prima di presentare la dichiarazione. Una questione ulteriore va posta al commercialista: se e in che misura il valore indicato in successione valga poi come costo di acquisto per l'erede che un domani venderà. Dato quanto detto sull'art. 68, non è una domanda teorica.

Affrancamento al 13 per cento: una norma che non esiste

Chi cerca informazioni sull'oro in rete incontra da qualche tempo la notizia di una possibilità di affrancare il valore dell'oro fisico: sostituire il costo storico di acquisto — o la sua assenza — con il valore di mercato a una certa data, pagando un'imposta sostitutiva agevolata intorno al 12,5 o al 13 %. La notizia ha una base reale ma una conclusione sbagliata.

In occasione dell'esame della legge di bilancio 2026 sono stati effettivamente presentati emendamenti in questo senso. Non sono stati recepiti nel testo definitivo. Non esiste quindi alcuna facoltà di affrancamento del valore dell'oro fisico nell'ordinamento italiano: è diritto non vigente, e va trattato come tale.

Dirlo esplicitamente serve perché l'errore è pericoloso nella direzione peggiore. Chi si convince che potrà «regolarizzare» più avanti una posizione priva di documenti di acquisto tende a non cercare le vecchie fatture e a rimandare il problema. Poi vende, e scopre che la base imponibile è l'intero corrispettivo.

Regola pratica valida anche per il futuro: finché una misura non è pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore, non esiste. Proposte di legge, emendamenti in commissione e anticipazioni giornalistiche non producono effetti fiscali.

Documenti da conservare, e dove tenerli

L'onere di provare il costo di acquisto è interamente del contribuente, e in Italia non è una regola procedurale ma una regola di misura dell'imposta. La documentazione non è un consiglio di ordine: è la parte più remunerativa della gestione.

  • Fattura o ricevuta di acquisto, con data, importo, descrizione del pezzo, peso, titolo e regime IVA. È il documento decisivo.
  • Prova del pagamento: la contabile del bonifico collega la fattura al denaro effettivamente uscito.
  • Certificati, blister e numeri di serie, che permettono di riaccoppiare un pezzo al suo documento di acquisto.
  • Un inventario per anno, con data, metallo, peso, titolo, prezzo pagato e oneri: è la base del quadro RT.
  • Documentazione degli oneri: commissioni, spedizione assicurata, perizie. Riducono la plusvalenza solo se dimostrabili.
  • Nelle cessioni fra privati, una scrittura privata datata e firmata da entrambe le parti.

Un'ultima raccomandazione, semplice e spesso trascurata: i documenti vanno tenuti fisicamente separati dal metallo. Se un furto o un incendio porta via entrambi, si perde il bene e insieme la prova di quanto è costato, e la vendita di ciò che resta sarà trattata come tutto guadagno. Una copia digitale cifrata in un secondo luogo, o cartacea presso una persona di fiducia, è il modo più economico di proteggere il patrimonio.

Che cosa questa guida non fa

Questo testo è un'informazione generale sulla fiscalità italiana dei metalli preziosi vigente nel 2026, costruita sul testo delle norme e sui documenti dell'amministrazione finanziaria. Questa guida non costituisce consulenza fiscale né legale e non può sostituirla: aliquote e soglie cambiano, la prassi evolve e la risposta corretta dipende da circostanze personali che questa pagina non conosce.

Tre limiti vanno dichiarati apertamente. Sulla qualificazione fiscale della cessione di oggetti preziosi lavorati non prendiamo posizione, perché la norma parla di metalli «allo stato grezzo o monetato» e la materia è controversa. Sul valore di successione come costo di acquisto per l'erede non diamo una risposta, perché non ne abbiamo trovata una fondata sul testo normativo. E sulle operazioni con l'estero ci limitiamo agli obblighi dichiarativi.

Questo sito non segnala rivenditori, non pubblica previsioni di quotazione e non propone costruzioni per ridurre le imposte. Per un caso concreto l'interlocutore giusto è un commercialista iscritto all'albo, un notaio in materia successoria o direttamente l'Agenzia delle Entrate, che risponde anche tramite gli istituti dell'interpello.

Per vedere cifre riferite alla propria operazione si può usare il calcolatore fiscale, verificando la quotazione di partenza sulla pagina del prezzo dell'oro o del prezzo dell'argento; l'elenco completo degli strumenti è nella pagina dei calcolatori.

Domande frequenti

Si paga l'IVA quando si compra oro in Italia?

Sull'oro da investimento no. L'esenzione è prevista dall'art. 10, primo comma, n. 11 del DPR 633/1972 in combinato disposto con la Legge 7/2000 e riguarda i lingotti e le placchette di titolo pari o superiore a 995 millesimi con peso accettato dai mercati dei metalli preziosi, e le monete d'oro di titolo pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese d'origine e che non sono vendute a un prezzo superiore all'80 % rispetto al valore dell'oro contenuto. Argento, platino e palladio restano fuori dall'esenzione e scontano l'aliquota ordinaria del 22 %.

Quanto tempo bisogna aspettare per vendere senza pagare imposte?

Nessun tempo, perché non esiste alcun termine di questo genere. È l'equivoco più diffuso e conviene dirlo senza attenuazioni: in Italia la cessione di oro o argento fisico con guadagno genera sempre una plusvalenza imponibile, che il metallo sia stato tenuto una settimana o trent'anni. Non c'è un periodo di detenzione che esenti, non c'è una soglia di guadagno esente e non c'è alcun abbattimento per anzianità. Il termine di un anno che si legge nei testi tedeschi discende da una norma tedesca e in Italia non ha alcun effetto.

Qual è l'aliquota sulla plusvalenza e dove si dichiara?

L'aliquota è fissa al 26 %. La plusvalenza da cessione di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato è un reddito diverso ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c-ter del TUIR e sconta un'imposta sostitutiva la cui misura del 26 % discende dall'art. 3 del DL 66/2014. Non è una scala progressiva e non si somma agli altri redditi ai fini dell'aliquota: 26 % sul primo euro come sull'ultimo. Si dichiara nel quadro RT del Modello Redditi Persone Fisiche, nella sezione dedicata alle plusvalenze soggette a imposta sostitutiva.

Che cosa succede se ho perso la fattura di acquisto?

Succede la cosa peggiore prevista dall'ordinamento italiano in materia. L'art. 68, comma 7, lett. d del TUIR stabilisce che, in mancanza di documentazione del costo di acquisto, la plusvalenza è costituita dall'intero corrispettivo incassato. Chi vende per 30.000 euro senza poter provare quanto ha pagato versa il 26 % su 30.000 euro, cioè 7.800 euro, anche se il guadagno reale fosse stato di poche centinaia. Fino al 31 dicembre 2023 la base era ridotta al 25 % del corrispettivo, con un peso effettivo del 6,5 %; dal 1° gennaio 2024 quella riduzione non c'è più.

Esiste in Italia una patrimoniale annuale sull'oro fisico?

Sul metallo fisico detenuto in Italia non è prevista alcuna imposta patrimoniale annuale, né alcuna dichiarazione periodica del possesso. Lingotti e monete non sono prodotti finanziari, quindi non scontano l'IVAFE e non sono soggetti all'imposta di bollo sui rapporti finanziari. L'esenzione riguarda però solo il metallo vero e proprio: chi detiene oro attraverso un conto metallo, un dossier titoli o un ETC ha un rapporto finanziario e su quello si applica l'imposta di bollo nella misura del 2 per mille annuo. La forma di detenzione, quindi, cambia il costo di mantenimento.

È vero che si può affrancare il valore dell'oro pagando il 13 %?

No. In occasione della legge di bilancio 2026 sono circolati emendamenti che avrebbero consentito ai detentori di oro fisico di sostituire il costo storico con il valore di mercato pagando un'imposta sostitutiva agevolata, con aliquote proposte intorno al 12,5 o al 13 %. Quegli emendamenti non sono stati recepiti nel testo definitivo e non sono mai entrati in vigore. Anche nel 2026 vale il regime ordinario: 26 % sulla plusvalenza documentata e 26 % sull'intero corrispettivo quando il documento di acquisto manca. Diffidare di chi presenta l'affrancamento come opzione disponibile.

Devo dichiarare l'oro custodito in una cassetta di sicurezza all'estero?

Sì, ai fini del monitoraggio fiscale. Chi è fiscalmente residente in Italia e detiene all'estero metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, senza affidarli a un intermediario residente, deve indicarli nel quadro RW del Modello Redditi: la base è l'art. 4 del D.L. 167/1990 e la Circolare 38/E del 23 dicembre 2013 dell'Agenzia delle Entrate nomina espressamente i metalli preziosi anche quando sono immessi in cassette di sicurezza. È un obbligo dichiarativo, non impositivo: su quel metallo non si applica l'IVAFE. L'omissione è però sanzionata, e la sanzione si ripete per ogni anno non dichiarato.

Come viene tassato l'oro ereditato?

Lingotti e monete rientrano nell'attivo ereditario e vanno indicati nella dichiarazione di successione con il valore di mercato alla data del decesso, di norma sulla base di una perizia che ne descriva tipo, quantità, peso e titolo. Le aliquote, invariate, sono del 4 % per coniuge e parenti in linea retta con franchigia di un milione di euro per ciascun beneficiario, del 6 % per i fratelli con franchigia di centomila euro e per gli altri parenti fino al quarto grado senza franchigia, e dell'8 % per tutti gli altri soggetti. La dichiarazione va presentata entro dodici mesi.

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Scritto e aggiornato da Markus Markert. Contenuto editoriale: non costituisce consulenza in materia di investimenti, raccomandazione d'acquisto né previsione di prezzo. I dati sono confrontati con fonti ufficiali e aggiornati periodicamente.

Torna alle guide Ultimo aggiornamento: 9 agosto 2026

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