Normativa antiriciclaggio (AML)
Anche: AML, Antiriciclaggio, D.Lgs. 231/2007
La normativa antiriciclaggio obbliga gli operatori in metalli preziosi, al superamento di determinate soglie, a identificare la clientela e a segnalare le operazioni sospette.
La normativa antiriciclaggio (AML) in Italia recepisce le direttive europee (AMLD) nel diritto nazionale, principalmente con il D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche, e si applica anche al commercio professionale di metalli preziosi, gioielli e antichità. Chi acquista o vende oro, argento o altri metalli preziosi in forma di impresa è un cosiddetto "soggetto obbligato" ai sensi della normativa e deve adempiere a una serie di obblighi di adeguata verifica.
Chi è coinvolto?
Tra i soggetti obbligati rientrano in particolare, nel settore dei metalli preziosi:
- Commercianti di oro, raffinerie e operatori professionali in oro
- Gioiellieri e commercianti di gioielli
- Compro oro e punti di acquisto di oro usato o rottami d'oro
- Numismatici che trattano professionalmente monete bullion o monete da collezione
I venditori privati in linea di principio non sono soggetti obbligati – gli obblighi di adeguata verifica gravano sulla controparte professionale.
Le principali soglie in Italia
| Situazione | Soglia | Obbligo |
|---|---|---|
| Adeguata verifica ordinaria | ≥ 15.000 € (anche operazioni collegate) | Identificazione del cliente |
| Attività di "compro oro" (L. 7/2000, D.Lgs. 92/2017) | tracciabilità di ogni operazione | Registrazione e tracciabilità |
| Sospetto di riciclaggio | indipendente dall'importo | Segnalazione operazione sospetta (SOS) alla UIF |
| Limite all'uso del contante | soglia di legge vigente | Divieto di pagamento in contanti oltre soglia |
Per l'attività di "compro oro" la normativa italiana (D.Lgs. 92/2017) impone la tracciabilità di ogni operazione e specifici obblighi di registro. Il limite generale all'uso del contante rende inoltre di fatto impossibile l'acquisto al banco anonimo oltre la soglia vigente.
Gli obblighi in dettaglio
Obblighi di adeguata verifica della clientela (KYC – Know Your Customer):
- Identificazione della controparte tramite documento d'identità in corso di validità
- Individuazione del titolare effettivo (ad es. in caso di acquisti tramite terzi)
- Acquisizione di informazioni su scopo e natura del rapporto
- Controllo continuo dei rapporti in essere
Misure organizzative interne (per le imprese più strutturate):
- Nomina di un responsabile antiriciclaggio
- Analisi del rischio e procedure interne
- Formazione del personale
- Obblighi di conservazione dei dati (di norma 10 anni)
Segnalazione di operazione sospetta (SOS): Se sussiste un elemento che fa sospettare riciclaggio o finanziamento del terrorismo, l'operatore deve segnalarlo all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia – indipendentemente dagli importi e prima dell'esecuzione dell'operazione.
Conseguenze in caso di violazioni
Le violazioni della normativa antiriciclaggio possono essere sanzionate con pesanti sanzioni amministrative pecuniarie e, nei casi più gravi, con conseguenze penali. La vigilanza è affidata alle autorità competenti (Banca d'Italia, UIF, Guardia di Finanza).
Distinzione dalle norme fiscali
La normativa antiriciclaggio è una disciplina di prevenzione e riguarda il contrasto al riciclaggio – non disciplina il trattamento fiscale delle plusvalenze da vendita di metalli preziosi. Per le questioni relative alla plusvalenza (imposta sostitutiva 26%) o all'esenzione IVA dell'oro da investimento valgono regole fiscali separate. Nota: questo testo non costituisce consulenza fiscale o legale.
Al momento della vendita di metalli preziosi i venditori devono aspettarsi che gli operatori seri richiedano un documento d'identità: si tratta di un obbligo di legge, non di una scelta discrezionale.
In breve
La normativa antiriciclaggio obbliga gli operatori in metalli preziosi all'identificazione della clientela, alla tracciabilità delle operazioni (in particolare per i "compro oro") e alla segnalazione delle operazioni sospette alla UIF; i compratori e venditori privati non sono direttamente soggetti agli obblighi, ma devono attendersi che la controparte li adempia.